Statuto

Lo Statuto del Gruppo “atto costitutivo” è stato sottoscritto presso lo studio notarile in Chieri (TO), repertorio nr. 49642, raccolta nr. 444, in data 10 giugno 1988.

 

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato


“Protezione Civile G.R.E.S. ODV”

 

                                                                                                                                                 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “Protezione Civile Gruppo Radio Emergenza Santena ODV” siglabile “P.C. R.E.S. ODV”.  

     La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per                    effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.

  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Santena (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  2. La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 17 del presente statuto.

 

Art. 2

Scopi e finalità

L’ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo dello svolgimento di attività di Protezione Civile, quali la previsione e la prevenzione di ipotesi di rischio, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il superamento dell’emergenza connessa ad eventi calamitosi.

 

Art. 3

Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  • (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e  diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 

  • (y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

 

  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende svolgere:

 

  • Attività di radiocomunicazioni di emergenza con apparecchiature radio ricetrasmittenti per favorire lo svolgimento di collegamento e coordinamento in caso di calamità, di ricerca persone scomparse ed anche in caso di manifestazioni pubbliche autorizzate mettendosi a disposizione delle autorità competenti per attività di Prevenzione/Informazione di supporto alle Istituzioni.

 

  • Attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l’utilizzo di droni, pilotati da Volontari muniti dell’attestato di pilota APR rilasciato dall’ENAC.

 

  • L’ODV collabora con le Pubbliche Amministrazioni, con le autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso e con altri corpi o associazioni operanti nell’ambito della Protezione Civile. Inoltre, svolge attività di promozione della cultura di Protezione Civile e sicurezza: per questo fine vengono organizzati dei corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da esperti dei particolari settori e attività di simulazioni nel territorio, onde permettere la preventiva applicazione delle conoscenze apprese.

 

  1. Le attività sono svolte dall’ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito nel territorio comunale, comuni limitrofi o comunque di C.O.M. (Centro Operativo Misto) d’appartenenza.
    Una piccola delegazione, se disponibile ad intervenire in calamità a livello Nazionale, (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo)  potrà aggregarsi alla Colonna Mobile della Regione Piemonte, tramite il Coordinamento Provinciale o autonomamente coordinate con altri Enti o Istituzioni.
  2. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  3. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

 

  1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

 

  1. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

 

  1. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

 

  1. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

 

  1. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.


Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
    2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
    3. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

 

  1. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi pubblici e privati;
    3. contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche finanziati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    4. erogazioni derivanti da convenzioni;
    5. Donazioni e lasciti testamentari;
    6. Rendite patrimoniali;
    7. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs117/2017 e ss.mm.ii.);
    8. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
    9. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

 

  1. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

  1. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

  1. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

Art. 5

Soci

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.

      Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

 

  1. L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

 

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

 

  1. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

 

  1. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

 

  1. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea, provvede inoltre all’iscrizione del socio volontario presso il database regionale “VOLTER”. La qualità di socio è intrasmissibile.

 

  1. Possono aderire all’Associazione in qualità di soci volontari, tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65°. Il superamento del 65° anno del socio volontario non pregiudica la permanenza nell’Associazione.

 

  1. I nuovi soci per diventare volontari devono frequentare e superare il corso di “ Primo Livello ” , secondo il  Leg. 81/2008, istituito dall’Associazione o da altro organo superiore e superato il test attitudinale.
    La componente specialistica deve avere dimestichezza con le Radiocomunicazioni (linguaggio e spigliatezza) e si impegna ad effettuare i “ Servizi Radio ” partecipati dall’Associazione.

      Per sei mesi dalla data di iscrizione il richiedente  potrà partecipare a tutte le iniziative svolte dal Gruppo e verrà affiancato da un Socio anziano (ove possibile) affinché ne apprenda i comportamenti da adottare durante le varie attività, in pubblico indosserà una pettorina dell’Associazione di Protezione Civile G.R.E.S.

  1. La qualità di Socio si perde:

 

  1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
  2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
  3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall’eventuale sollecito scritto.
  4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  5. per non aver ottemperato a quanto sottoscritto sul modulo di domanda;

 

  1. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

 

  1. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega. Obbliga nel contempo alla restituzione della dotazione assegnata entro un limite massimo di 30 giorni.

 

  1. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.


Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

 

  1. a)  I soci hanno diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
  1. b)   I soci sono obbligati:
  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali prendendo visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenere copia.
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV e se in uniforme, di mantenere sempre un portamento distinto.
  • al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

 

  1. c) I soci volontari:
  • hanno diritto ad avere la dotazione personale per svolgere le attività richieste (divisa, radio, ecc);
  • hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione/addestramento istituiti dal Gruppo o da Enti superiori della Protezione Civile;

 

Art. 8

Organi dell’ODV

  1. Sono organi dell’ODV:

 

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio direttivo;
  3. Il Presidente;

Art. 9

Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  5. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  6. Nel caso in cui l’ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
  7. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata perla modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    2. discute ed approva i programmi di attività;
    3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    6. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    7. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    8. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    9. delibera sull’esclusione dei soci;
    10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    11. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    12. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stessa;
    13. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    14. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5  consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2  mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
  4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    2. redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    4. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    5. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    6. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    7. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    8. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
    9. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno da 2/3 dei componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

 

Art. 13

Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.


Art. 14

Comitati Tecnici

  1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 15
Segretario e Tesoriere

1) Il Segretario redige il Verbale delle riunioni degli organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri   e registri.

2) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici finanziari.

3) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.


Art. 16

Libri sociali

  1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
  • È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Art. 17

Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto , è stato accettato e votato dai Soci facenti parte dell’Associazione Protezione Civile G.R.E.S. Onlus, durante l’Assemblea Straordinaria di mercoledì 24 giugno 2020. (Vedi Verbale di delibera).

Il Presidente
Francesco Toresani