Uso dei D.P.I.

INTRODUZIONE

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.

L’art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati:

  • devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • devono poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
  • devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):

  • dispositivi di protezione della testa
  • dispositivi di protezione dell’udito
  • dispositivi di protezione degli occhi e del viso
  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
  • dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
  • dispositivi di protezione della pelle
  • dispositivi di protezione del tronco e dell’addome
  • dispositivi di protezione dell’intero corpo
  • indumenti di protezione

DOTAZIONE MINIMA DI DPI NEI LABORATORI (da adottare a seconda delle esigenze specifiche)

  1. Occhiali:
    • a stanghetta con ripari laterali
    • a mascherina con valvole
    • per protezione chimica
    • per protezione alle alte/basse temperature
    • per raggi UV
    • per raggi laser
    • per raggi X
  2. Visiera, maschera facciale
    • per la protezione da schizzi e areosol
  3. Maschere protettive:
    • mascherine igieniche per polveri innocue di diametro >=5 micron (non sono considerati Dispositivi di protezione individuale)
    • FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale particellare  (>=0,02 micron) quando la concentrazione di contaminante è al massimo 4, 5 volte il corrispondente TLV (valore limite di soglia)
    • FFP1 per la protezione da vapori organici e vapori acidi per concentrazione di contaminante inferiore al rispettivo TLV
    • FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e areosol a base acquosa di materiale particellare (>= 0,02 micron), fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite (buona efficienza di filtrazione)
    • FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale particellare tossico con granulometria >=0,02 micron per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza di filtrazione)
    • maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di assorbimento e con colorazioni distinte dei filtri:
      • marrone per gas e vapori organici
      • grigio per gas e vapori inorganici
      • giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi
      • verde per ammoniaca e suoi derivati organici
      • blu/bianco per ossidi di azoto
      • rosso/bianco per mercurio
    • maschere combinate con filtri in grado di trattenere sia particelle in sospensione solide e/o liquide che gas e vapori
    • respiratori isolanti.
  4. Guanti:
  5. Grembiule per azoto liquido e visiera per criogeni
  6. Copriscarpe
  7. Calzature da lavoro a norma

In ogni caso in laboratorio si deve sempre operare con indumenti protettivi (camici) e deve essere valutata la necessità di provvedere a spogliatoi con armadietti doppi per ogni persona.