Rischio Chimico Industriale

Scenario di rischio chimico-industriale

1.1      Il quadro normativo

La valutazione del rischio chimico-industriale consiste nella stima della probabilità di accadimento dell’incidente in relazione al danno atteso, sugli insediamenti umani e sull’ecosistema in genere. Si definisce incidente chimico-industriale un evento anomalo, soggetto ad un potenziale sviluppo incontrollabile, che colpisce un impianto industriale nel quale sono contenute sostanze chimiche aventi caratteristiche di “nocività” e tossicità per l’ambiente circostante. Questa “nocività” può manifestarsi sostanzialmente in tre modi, fra loro variamente combinabili:

  • incendio e conseguente propagazione di un’onda termica e di fumi tossici (rilascio energetico -calore);
  • esplosione e conseguente propagazione di un’onda d’urto (rilascio energetico- sovrappressione);
  • diffusione di sostanze tossico-nocive, in forma di liquidi, vapori, fumi, polveri, nebbie o simili (rilascio tossico).


Figura 11:Effetti legati al rischio industriale.

Le direttive europee definiscono incidente rilevante “un evento quale un’immissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento”.

Lo scopo delle direttive è quello di rendere sistematica e organizzata, almeno sotto il profilo logico-concettuale, la materia multidisciplinare che sta alla base dell’analisi di rischio, propedeutica alla pianificazione di emergenza.

La complessità dei temi trattati evidenzia la naturale difficoltà riscontrabile nella attendibile valutazione delle conseguenze scaturibili da un incidente industriale rilevante, a cui deve sommarsi una diffusa scarsa attitudine ad operare in sistemi di protezione, interni-esterni e sociali, pianificati per l’emergenza. L’analisi del rischio è, in realtà, uno degli strumenti che compongono l’analisi di sicurezza, necessaria alla progettazione di un impianto.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come Direttiva Seveso (dall’incidente verificatosi all’ICMESA di Seveso nel 1976). I concetti fondanti della direttiva sono i seguenti:

i gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti;

la prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa.

In Italia la Direttiva Seveso è stata recepita con il DPR 175 del 1988 che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che utilizzano determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze). Il gestore dell’impianto deve in ogni caso predisporre per le autorità competenti un’analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (Rapporto di sicurezza).

Con la legge 137/97 è stato inoltre introdotto per i fabbricanti l’obbligo di compilare delle schede di informazione per il pubblico sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note alla popolazione.

Fonte: (piano comunale di Protezione Civile di Santena, anno 2008)